Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS – Eco Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario dell’Unione europea che supporta organizzazioni pubbliche e private nel miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e nella trasparenza verso il pubblico e gli stakeholder. Possono aderire a EMAS organizzazioni con sede sia all’interno sia all’esterno dell’UE.
L’adesione a EMAS si basa su:
•    rispetto della normativa ambientale vigente;
•    implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale efficace;
•    svolgimento periodico di audit ambientali interni;
•    redazione e aggiornamento di una Dichiarazione Ambientale convalidata, destinata alla comunicazione esterna delle prestazioni ambientali dell’organizzazione.

IL QUADRO NORMATIVO 
Il percorso legislativo di EMAS inizia con il Regolamento (CEE) n. 1836/1993, che introduce per la prima volta uno schema volontario rivolto esclusivamente alle imprese industriali.
Questo primo regolamento viene sostituito dal Regolamento (CE) n. 761/2001, che estende l’applicazione di EMAS a tutti i settori produttivi e alle organizzazioni pubbliche e private.
L’attuale riferimento normativo è il Regolamento (CE) n. Leggi tutto

1221/2009, conosciuto come EMAS III, che rafforza i requisiti di:
•    trasparenza delle informazioni ambientali,
•    miglioramento continuo delle prestazioni,
•    verifica indipendente da parte di verificatori accreditati.
Successivamente, il Regolamento EMAS è stato aggiornato dai:
•    Regolamenti (UE) 2017/1505
•    Regolamenti (UE) 2018/2026

che hanno modificato e aggiornato diversi allegati tecnici, adeguando lo schema ai nuovi standard internazionali di gestione ambientale.

LA PROCEDURA 
Il percorso per ottenere la registrazione EMAS inizia con la preparazione della Dichiarazione Ambientale, elaborata dall’organizzazione dopo un’analisi approfondita dei propri impatti ambientali e della conformità alla normativa vigente.
La Dichiarazione deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato, che garantisce la correttezza e l’affidabilità dei dati presentati.

La domanda di registrazione è presentata tramite il Sistema di Gestione Richieste Registrazione EMAS.


Fase istruttoria
Una volta convalidata, la documentazione viene trasmessa alla Sezione EMAS del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, responsabile del registro italiano delle organizzazioni EMAS. 
L’istruttoria tecnica è svolta da ISPRA, che valuta:
•    la completezza della documentazione;
•    la coerenza della Dichiarazione Ambientale (risultati, indicatori, obiettivi);
•    la conformità legislativa, verificata da ARPA/APPA competenti;
•    l’assenza di pertinenti reclami delle parti interessate o la loro risoluzione positiva.
Le ARPA svolgono un ruolo chiave fornendo a ISPRA informazioni ufficiali sul rispetto della normativa ambientale da parte delle organizzazioni presenti sul territorio.

Nel corso dell’istruttoria, ISPRA può richiedere integrazioni e chiarimenti, sospendendo i termini del procedimento; in caso di mancata risposta nei tempi indicati, l’istruttoria può concludersi sulla base della documentazione disponibile.

Esito e registrazione
Le ARPA/APPA inviano a ISPRA il proprio riscontro tecnico secondo le procedure vigenti.
ISPRA completa la valutazione e la trasmette alla Sezione EMAS, che:
•    approva la registrazione,
•    assegna il numero EMAS,
•    inserisce l’organizzazione nel registro nazionale,
•    comunica l’esito all’organizzazione, al verificatore e all’ARPA competente.

La registrazione decorre dalla data della delibera del Comitato e ha validità fino alla data di scadenza del certificato, calcolata sulla base della dichiarazione di convalida del verificatore ambientale (allegato VII). Il registro nazionale riporta lo stato della registrazione, indicando se il certificato è valido o in fase di rinnovo. In caso di esito negativo, il Comitato adotta un provvedimento di diniego previa comunicazione di preavviso ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990.


Cosa garantisce la registrazione 
La registrazione consente l’utilizzo del logo EMAS e attesta:
•    la trasparenza delle informazioni ambientali pubblicate;
•    la credibilità delle verifiche effettuate;
•    l’impegno dell’organizzazione verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

I benefici della registrazione decorrono dalla data della delibera del Comitato e permangono fino alla scadenza del certificato.

RINNOVO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE 
La registrazione EMAS non è permanente. Secondo l’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1221/2009, deve essere rinnovata ogni tre anni, con alcune deroghe previste per le piccole organizzazioni.

Rinnovo 
Per il rinnovo, l’organizzazione deve presentare al Comitato nazionale una Dichiarazione Ambientale aggiornata, convalidata da un verificatore ambientale accreditato:
•    entro la data di validità riportata sul certificato di registrazione;
•    basata su dati ambientali recenti, non più vecchi di sei mesi rispetto alla convalida.

ISPRA invia all’organizzazione una comunicazione almeno tre mesi prima della scadenza, invitando a trasmettere la documentazione di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.


L’istruttoria segue lo stesso percorso della prima registrazione, comprendendo:
•    la verifica tecnica di ISPRA;
•    l’acquisizione delle informazioni di conformità da ARPA/APPA territorialmente competenti.


Sospensione o cancellazione della registrazione
Il Regolamento EMAS prevede che la registrazione possa essere sospesa o cancellata quando non sussistono più i requisiti richiesti (art. 15, c. 4).
Le principali cause sono:
•    violazioni della normativa ambientale, segnalate da ARPA/APPA;
•    mancato invio della richiesta di rinnovo entro la data di scadenza della registrazione
•    gravi carenze nel sistema di gestione ambientale o nelle informazioni fornite;
•    mancata risoluzione di reclami rilevanti o criticità emerse durante le verifiche.


Comunicazioni in caso di incidenti o emergenze
In caso di incidente, emergenza ambientale o sequestro del sito, l’organizzazione registrata deve notificare tempestivamente l’evento al Comitato EMAS e al verificatore ambientale, trasmettendo:
•    entro 10 giorni: una relazione sull’evento;
•    entro 30 giorni: una dichiarazione convalidata con le misure adottate per gestire e mitigare gli impatti.
Queste informazioni contribuiscono alla valutazione della permanenza dei requisiti.

La mancata comunicazione può comportare l’avvio di procedimenti di sospensione della registrazione.


Decisione finale
La sospensione o cancellazione viene deliberata dalla Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, secondo la procedura nazionale.
L’ARPA competente riceve la comunicazione e informa i propri Dipartimenti territoriali per gli adempimenti di competenza.

IL RUOLO DI ARPAC NEL PROCESSO EMAS
Nell’ambito della procedura di registrazione EMAS, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) svolge un ruolo istituzionale centrale in qualità di autorità responsabile dell’applicazione della normativa ambientale, come previsto dall’art. 13, comma 2, lett. c) del Regolamento (CE) n. 1221/2009.


Verifica della conformità normativa
Il compito principale di ARPAC è fornire a ISPRA tutte le informazioni utili per valutare la conformità dell’organizzazione richiedente rispetto alla normativa ambientale vigente nel territorio regionale. La verifica comprende:
•    l’analisi di procedimenti amministrativi, autorizzativi e sanzionatori eventualmente in corso;
•    l’accertamento dell’assenza di violazioni rilevanti della normativa ambientale;
•    il controllo della regolarità degli adempimenti previsti per il settore di attività dell’organizzazione.


Il ruolo dell’UO SOAM
All’interno di ARPAC, il coordinamento delle attività EMAS è affidato all’Unità Operativa Sostenibilità Ambientale (UO SOAM) della Direzione Tecnica.
L’UO SOAM:
1.    riceve da ISPRA le richieste di informazioni sulla conformità normativa;
2.    effettua una verifica preliminare della documentazione disponibile;
3.    trasmette gli atti ai Dipartimenti Provinciali competenti per territorio, incaricati dell’istruttoria tecnica.


L’istruttoria tecnica dei Dipartimenti Provinciali
I Dipartimenti Provinciali svolgono l’analisi tecnica, che si conclude con la redazione di una relazione di conformità, contenente:
•    l’esito delle verifiche documentali e ispettive;
•    il giudizio sulla conformità dell’organizzazione alla normativa ambientale applicabile;
•    eventuali criticità o rilievi rilevanti.
La relazione viene trasmessa all’UO SOAM, che provvede all’invio degli esiti a ISPRA, nei tempi previsti dalle procedure operative vigenti.


Contributo alla decisione del Comitato EMAS
L’esito dell’istruttoria ARPAC rappresenta un elemento determinante per la valutazione della Sezione EMAS del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che, sulla base delle informazioni fornite, può deliberare:
•    la concessione della registrazione;
•    il rinnovo della registrazione;
•    la sospensione;
•    la cancellazione dell’organizzazione dal registro EMAS.
 

 


 

 

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 Per queste informazioni sono disponibili dati in formato aperto.

La consultazione puntuale e aggiornata delle registrazioni attive (organizzazioni e siti) avviene tramite la banca dati nazionale EMAS di ISPRA, che consente:
•    ricerca online (per nome, codice NACE, regione, verificatore, numero di registrazione);
•    download dell’elenco nazionale completo, aggiornato periodicamente (di norma semestralmente).

Elenco organizzazioni registrate EMAS — Campania

Sono disponibili in formato aperto l’elenco delle organizzazioni e l’elenco dei siti registrati EMAS.
Nella sezione “Governance ambientale – EMAS” del portale RSA ARPAC, sono inoltre pubblicati dati e indicatori territoriali utili alla lettura del fenomeno regionale, tra cui:


Indicatori disponibili:
•    numero di registrazioni EMAS per provincia;
•    distribuzione per tipologia di attività (codici NACE);
•    serie temporali delle registrazioni (trend pluriennale regionale e provinciale).

Per dettagli metodologici e definizioni degli indicatori si rinvia alla sezione EMAS del portale RSA.

•    EMAS - Rsa - Arpac
•    Strumenti di governance ambientale - Rsa - Arpac (anno 2024)
•    Strumenti di governance ambientale - Rsa - Arpac (anno 2025)

Riferimenti europei (principali e storici)

1.    Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III)
Adesione volontaria delle organizzazioni al sistema EMAS; abroga il Reg. (CE) n. 761/2001 e le Decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE.


2.    Regolamento (UE) 2017/1505 (Commissione, 28 agosto 2017)
Aggiornamento degli allegati del Reg. (CE) n. 1221/2009 (allineamento a ISO 14001:2015 e chiarimenti tecnici). 


3.    Regolamento (UE) 2018/2026 (Commissione, 19 dicembre 2018)
Ulteriori modifiche agli allegati del Reg. (CE) n. 1221/2009 (indicatori, struttura Dichiarazione Ambientale, ecc.). 

4. Regolamento Delegato (UE) 2023/137 – aggiornamento della classificazione NACE (Rev. 2.1).

5.    Decisione della Commissione del 7 dicembre 2011
Guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per paesi terzi e la registrazione globale ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009.
ISPRA – EMAS (sezioni documentali) 

6.    Linee guida per l’utente EMAS – Decisione della Commissione del 4 marzo 2013
Linee guida operative per aderire a EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009.
ISPRA – EMAS (sezioni documentali) 

 

Riferimenti nazionali 

6.    D.M. 2 agosto 1995, n. 413 Istituzione e funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit; designazione dellOrganismo Competente nazionale EMAS (Sezione EMAS del Comitato). 

7.    Procedura nazionale per la registrazione EMAS (Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS Italia) aggiornata alla Revisione 15 del 27 maggio 2026


8.    Linee guida del Sistema Agenziale per informazione/assistenza/controlli EMAS (ISPRA, 2016)
Panoramica su come il Sistema delle Agenzie (ARPA/APPA) fornisce informazione e supporto alle organizzazioni EMAS e applica l’art. 38 del Reg. 1221/2009.